Art. 2.
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Presidente
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del Consiglio dei ministri eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto i ministri. Allo stesso modo può revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti, delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.
L'incarico di ministro e di sottosegretario di Stato è incompatibile con l'esercizio del mandato parlamentare. La legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico di Governo».